Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 25 gen 2005
I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-20