Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 25 gen 2005
1. La Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunità e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione nè altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. La Comunità e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni nè dazi doganali o oneri di effetto equivalente, nè restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-18