Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. 156 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
156 articoli
Accordo
Art. 1 Allegati ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E Art. 2 ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo Art. 7 ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 8 ARTICOLO 8 I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunità in Art. 9 ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazi Art. 10 ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si Art. 11 ARTICOLO 11 1. Il Libano può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga all Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 13 ARTICOLO 13 La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzaz Art. 14 ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originati del Libano elencati nel protocollo 1 importa Art. 15 ARTICOLO 15 1. La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'ent Art. 16 ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una mod Art. 17 ARTICOLO 17 1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'ap Art. 18 ARTICOLO 18 1. La Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi Art. 19 ARTICOLO 19 1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono oper Art. 20 ARTICOLO 20 I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comuni Art. 21 ARTICOLO 21 1. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale Art. 22 ARTICOLO 22 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 23 ARTICOLO 23 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verific Art. 24 ARTICOLO 24 1. Fatto salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovv Art. 25 ARTICOLO 25 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti Art. 26 ARTICOLO 26 1. Qualora l'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 4 comporti: a) la riesport Art. 27 ARTICOLO 27 Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni a Art. 28 ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizion Art. 29 ARTICOLO 29 Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, Art. 35 ARTICOLO 35 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nell Art. 36 ARTICOLO 36 Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegn Art. 37 ARTICOLO 37 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi Art. 38 ARTICOLO 38 1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'ade Art. 39 ARTICOLO 39 1. Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commes Art. 67 ARTICOLO 67 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mu Art. 68 ARTICOLO 68 1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione Art. 69 ARTICOLO 69 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e conclud Art. 70 ARTICOLO 70 Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a pre titolo I DIALOGO POLITICO
Art. 3 ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e Art. 4 ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti Art. 5 ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necess titolo II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PRINCIPI DI BASE
Art. 6 ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decor titolo III DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 30 ARTICOLO 30 1. Il trattamento concesso tra le Parti per quanto riguarda il diritto di stab titolo IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Art. 31 ARTICOLO 31 Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comuni Art. 32 ARTICOLO 32 I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e ca Art. 33 ARTICOLO 33 1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri ob Art. 34 ARTICOLO 34 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino titolo V COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE
Art. 40 Obiettivi Art. 41 Campo di applicazione Art. 42 Metodi e modalità Art. 43 Istruzione e formazione Art. 44 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica Art. 45 Ambiente Art. 46 Cooperazione industriale Art. 47 Promozione e tutela degli investimenti Art. 48 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità Art. 49 Ravvicinamento delle legislazioni Art. 50 Servizi finanziari Art. 51 Agricoltura e pesca Art. 52 Trasporti Art. 53 Società dell'informazione e telecomunicazioni Art. 54 Energia Art. 55 Turismo Art. 56 Cooperazione doganale Art. 57 Cooperazione nel settore statistico Art. 58 Tutela dei consumatori Art. 59 Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto Art. 60 Riciclaggio del denaro Art. 61 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata Art. 62 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite titolo VI COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE
Art. 63 ARTICOLO 63 Le Parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal prese Art. 64 ARTICOLO 64 1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni soci Art. 65 ARTICOLO 65 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intrapren Art. 66 ARTICOLO 66 I progetti di cooperazione possono essere realizzali in coordinamento con gli titolo VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 71 ARTICOLO 71 1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione Art. 72 ARTICOLO 72 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di ad Art. 73 ARTICOLO 73 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventu titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 74 ARTICOLO 74 1. È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello minister Art. 75 ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 76 ARTICOLO 76 1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio d Art. 77 ARTICOLO 77 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istitu Art. 78 ARTICOLO 78 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è com Art. 79 ARTICOLO 79 1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestio Art. 80 ARTICOLO 80 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di la Art. 81 ARTICOLO 81 Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la coo Art. 82 ARTICOLO 82 1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi Art. 83 ARTICOLO 83 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qu Art. 84 ARTICOLO 84 1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi dispo Art. 85 ARTICOLO 85 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente acco Art. 86 ARTICOLO 86 1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l' Art. 87 ARTICOLO 87 Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del prese Art. 88 ARTICOLO 88 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da una parte Art. 89 ARTICOLO 89 1. L'accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna delle Parti può Art. 90 ARTICOLO 90 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che Art. 91 ARTICOLO 91 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnic Art. 92 ARTICOLO 92 1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure Art. 93 ARTICOLO 93 Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le proced Protocollo 3
titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA IL LIBANO E LA COMUNITÀ DI Art. 2 ARTICOLO 2 1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Art. 3 ARTICOLO 3 Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin d Art. 4 ARTICOLO 4 1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere r Art. 5 ARTICOLO 5 La Comunità europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni Protocollo 4
titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine Art. 4 Cumulo diagonale dell'origine Art. 5 Prodotti interamente ottenuti Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 8 Unità da prendere in considerazione Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 12 Principio della territorialità Art. 13 Trasporto diretto Art. 14 Esposizioni titolo IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V PROVA DELL'ORIGINE
Art. 16 Requisiti di carattere generale Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 22 Esportatore autorizzato Art. 23 Validità della prova dell'origine Art. 24 Presentazione della prova dell'origine Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 26 Esonero dalla prova dell'origine Art. 27 Documenti giustificativi Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in euro titolo VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMIMSTRATIVA
Art. 31 Assistenza reciproca Art. 32 Controllo delle prove dell'origine Art. 33 Composizione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche titolo VII CEUTA E MELILLA
Art. 36 Applicazione del protocollo Art. 37 Condizioni particolari titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Modifiche del protocollo Art. 39 Applicazione del protocollo Art. 40 Merci in transito o in deposito Protocollo 5
titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Comunicazione/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Attuazione Art. 14 Altri accordi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Portale Normativo | Portale Normativo