Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 22 gen 2005
Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari; c) scambio di esperti in materia doganale.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-6