Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 22 gen 2005
Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-12