Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Allegato ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIA Art. 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mu Art. 3 1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria inizi Art. 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla leg Art. 5 Le Amministrazioni Doganali in conformità alle rispettive disposizioni legislative e ammin Art. 6 Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia dog Art. 7 Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocam Art. 8 Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorr Art. 9 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercit Art. 10 1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria ini Art. 11 Su richiesta e in conformità alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contra Art. 12 Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispetti Art. 13 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministraz Art. 14 1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia inda Art. 15 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uo Art. 16 1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce a Art. 17 1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su Art. 18 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contr Art. 19 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza am Art. 20 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Con Art. 21 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natu Art. 22 1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spe Art. 23 1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricat Art. 24 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così co Art. 25 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezio Art. 26 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraen Art. 27 Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360