Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 20 gen 2005
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione «Coproduzione italo-macedone» o «Coproduzione macedone-italiana». Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-14