Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Allegato ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACE Art. 2 I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritt Art. 3 La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, do Art. 4 Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da Art. 5 Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di cia Art. 6 La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti Art. 7 I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Art. 8 Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere infer Art. 9 Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del Art. 10 I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere Art. 11 Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due parti contr Art. 12 Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tip Art. 13 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale l Art. 14 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione «Coproduzione it Art. 15 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai festival Art. 16 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualm Art. 17 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Macedonia e di quell Art. 18 Le autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di Art. 19 Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazional Art. 20 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche co Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360