Art. 6 · Copertura finanziaria

Art. 6

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Copertura finanziaria

In vigore dal 1 giu 2005
1. Per l'attuazione dell' è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006. 2. Per l'attuazione dell' è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-09-30;252#art-6