Art. 4 · LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

Art. 4

LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

In vigore dal 27 ott 2004
(Disposizione transitoria) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all', continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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