Art. 3 · LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

Art. 3

LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

In vigore dal 27 ott 2004
(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Note all': - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. note all'.
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