Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ago 2004
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-rd-2