Accordo Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 8
190 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1 L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente
2 Tale informazione può essere computerizzata
3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-8-2