Art. 7
Accordo Protocollo n. 6

Art. 7

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In vigore dal 21 ago 2004
Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-7-4