Art. 6
Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 6

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In vigore dal 21 ago 2004
Forma e contenuto delle domanda di assistenza 1 Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto 2 Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni a) l'"autorità richiedente", b) la misura richiesta, c) l'oggetto e il motivo della domanda, d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione, e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine, f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte 3 Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1 4 Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento, nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-6-3