Art. 37
Accordo Protocollo n. 4Titolo VII

Art. 37

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In vigore dal 21 ago 2004
Condizioni speciali 1 Purchè siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell', si considerano 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originati della Croazia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1 2) prodotti originari della Croazia a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia, b) i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio 3 L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Croazia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR 1 o sulla dichiarazione su fattura Nel caso dei prodotti originati di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR 1 o sulle dichiarazioni su fattura 4 Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-37