Accordo Protocollo n. 6›Titolo VIII
Art. 3
217 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni
a) traffico comunitario di transito trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità,
b) traffico di transito della Croazia trasporto di merci in ansito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia,
c) trasporto combinato trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorchè questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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