Art. 3
Accordo Protocollo n. 4Titolo II

Art. 3

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In vigore dal 21 ago 2004
Cumulo bilaterale nella Comunità I materiali originati della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall', paragrafo 1
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-3-4