Accordo Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 29
173 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Discordanze ed errori formali
1 La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sè l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati
2 In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-29