Art. 20
Accordo Protocollo n. 6

Art. 20

213 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Attuazione 1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell' dell'accordo 2 In particolare, il sottocomitato a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente, b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi, c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito, d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito
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