Accordo Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 2
146 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Requisiti di carattere generale
1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunità
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo,
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo
2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia
a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell' del presente protocollo,
b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-2-4