Art. 2
Accordo Protocollo n. 1Titolo X

Art. 2

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In vigore dal 21 ago 2004
1 I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo 2 I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato 3 In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli , si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti
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