Art. 19
Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 19

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In vigore dal 21 ago 2004
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1 1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso 2 Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture "DUPLICATO", 3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1 4 Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, è valido a decorrere da tale data
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-19