Art. 18
Accordo Protocollo n. 6

Art. 18

211 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Semplificazione delle formalità 1 Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito 2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci 3 Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-18-2