Art. 15
Accordo Protocollo n. 6

Art. 15

208 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Ambiente 1 Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione 2 Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni 3 Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-15-2