Art. 13
Accordo Protocollo n. 6

Art. 13

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In vigore dal 21 ago 2004
Imposte, pedaggi ed altri oneri 1 Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori 2 Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il Libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono 3 In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo 4 Fintantochè non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all', tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
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