Accordo Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 13
195 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Esecuzione
1 L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie
2 Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-13-2