Art. 12
Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 12

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In vigore dal 21 ago 2004
Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi
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