Art. 11
Accordo Protocollo n. 6

Art. 11

204 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Disposizioni generali 1 Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991 Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all', e sui pedaggi, come previsto all', paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo 2 Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunità. 3 In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995 Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base ai principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un' effettiva non discriminazione, b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall' del protocollo n 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli del summenzionato protocollo n. 9 4 Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai sensi dell'e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell' dell'accordo Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi 5 Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare su territorio comunitario Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie 6 Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Croazia Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-11-3