Accordo Protocollo n. 6›Titolo VIII
Art. 1
215 / 217In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 6
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
Obiettivi
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-1-6