Art. 1
Accordo Protocollo n. 1Titolo X

Art. 1

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In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-1