Art. 90
AccordoTitolo VIII

Art. 90

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In vigore dal 21 ago 2004
Fiscalità Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali
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