Art. 53
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Art. 53

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In vigore dal 21 ago 2004
Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine
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