Art. 51
Accordo

Art. 51

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In vigore dal 21 ago 2004
1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-51