Art. 4
AccordoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 21 ago 2004
La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-4