Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 21 ago 2004
Prodotti agricoli 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef' definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9400 tonnellate, espresse in peso carcasse 3 a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati al- l'allegato IV a), ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati al- l'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indi- cati in tale allegato per ciascun prodotto I contingenti tarif- fari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente ac- cordo, la Croazia i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati al- l'allegato IV c) c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle im- portazioni di determinati prodotti agricoli originari della Co- munità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contin- genti tariffari e in conformità del calendario indicato in ta- le allegato per ciascun prodotto, ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in con- formità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto, iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto 4 Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-27