Art. 113
AccordoTitolo X

Art. 113

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In vigore dal 21 ago 2004
Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-113