Art. 109
AccordoTitolo IX

Art. 109

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In vigore dal 21 ago 2004
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza
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