Art. 108
AccordoTitolo IX

Art. 108

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In vigore dal 21 ago 2004
Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-108