Art. 105
AccordoTitolo VIII

Art. 105

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In vigore dal 21 ago 2004
Sviluppo regionale e locale Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti
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