Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ago 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.
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