Convenzione
Art. 64
64 / 76Protezione dei locali consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-64