Art. 41 · Notifica di atti giudiziari
Convenzione

Art. 41

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Notifica di atti giudiziari

In vigore dal 18 ago 2004
Notifica di atti giudiziari I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra le Parti Contraenti della presente Convenzione o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
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