Art. 74 · Soluzione delle controversie
Convenzione

Art. 74

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 11 ago 2004
Soluzione delle controversie Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-74