Art. 39 · Passaporti e visti
Convenzione

Art. 39

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Passaporti e visti

In vigore dal 11 ago 2004
Passaporti e visti I funzionari consolari hanno diritto a rilasciare, rinnovare, modificare o annullare: a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) i visti ed altri documenti appropriati.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-39