Art. 13 · Uso dello bandiera e dello stemma nazionale
Convenzione

Art. 13

13 / 75

Uso dello bandiera e dello stemma nazionale

In vigore dal 11 ago 2004
Uso dello bandiera e dello stemma nazionale 1 - La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un' iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-13