Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti 'Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si fornis Art. 4 Articolo 4 Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Ammin Art. 5 Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercit Art. 6 Articolo 6 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di Art. 7 Articolo 7 1. Su richiesta, l' Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazio Art. 8 Articolo 8 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministr Art. 9 Articolo 9 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive d Art. 10 Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica Art. 11 Articolo 11 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Art. 12 Articolo 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganal Art. 13 Articolo 13 1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita Art. 14 Articolo 14 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fo Art. 15 Articola 15 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doga Art. 16 Articolo 16 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell' Art. 17 Articolo 17 Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le P Art. 18 Articolo 18 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta Art. 19 Articolo 19 1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il Art. 20 Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzion Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entramb Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 24 Articolo 24 Le parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accord Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360