Protocollo 7›Titolo VII
Art. 14
172 / 172Altri accordi
In vigore dal 31 lug 2004
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono Stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Algeria;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare a Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall' del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-14-2