Art. 14 · Altri accordi
Protocollo 7Titolo VII

Art. 14

172 / 172

Altri accordi

In vigore dal 31 lug 2004
Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono Stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Algeria; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare a Comunità. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall' del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-14-2