Art. 13 · Principio della territorialità
Protocollo 6Titolo III

Art. 13

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Principio della territorialità

In vigore dal 31 lug 2004
Principio della territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli . 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli , sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell' esportazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-13