Art. 57 · Servizi finanziari
AccordoTitolo V

Art. 57

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Servizi finanziari

In vigore dal 31 lug 2004
Servizi finanziari La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari. Si prevedono in particolare: - scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese; - un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-57